IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello  promossa dall'I.n.p.s. contro
  Spigariol  Bruna,  Babbo  Virginia,  Bisetto  Emma,  Borin  Teresa,
  Cadamuro Luigia, Camarin Concerta, Bortoluzzi Vittorio, Coldelbella
  Antonio,  Michielan Giorgio, Barzan Rinaldo, Tonetto Ada, Sperandio
  Amedeo, Villanova Maria e Zanella Luigina;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Con  ricorso  depositato il 24 gennaio 1997, l'I.n.p.s. proponeva
  appello avverso la sentenza n. 58/1996, del Pretore di Treviso che,
  accogliendo  parzialmente  i  ricorsi  proposti da Spigariol Bruna,
  Babbo  Virginia,  Bisetto  Emma,  Borin  Teresa,  Cadamuro  Luigia,
  Camarin   Concerta,   Bortoluzzi   Vittorio,  Coldelbella  Antonio,
  Michielan  Giorgio,  Barzan Rinaldo, Tonetto Ada, Sperandio Amedeo,
  Villanova  Maria  e  Zanella  Luigina,  riconosceva  il diritto dei
  ricorrenti  alla  riliquidazione  della  pensione di reversibilita'
  nella  misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, a far
  tempo  da  tre  anni  e  trecento  giorni anteriori il deposito del
  ricorso,   dichiarando   l'intervenuta   decadenza   per   i  ratei
  antecedenti  tale  periodo e condannando l'Istituto a corrispondere
  ai ricorrenti le relative differenze maggiorate di interessi legali
  dal  centoventunesimo  giorno  successivo  alla presentazione della
  domanda   di   riliquidazione  in  via  amministrativa.  L'I.n.p.s.
  rilevava   l'erronea  applicazione  del  combinato  disposto  degli
  articoli  47 decreto del Presidente della Repubblica nn. 639/1970 e
  6  legge n. 166/1991, sostenendo che ai ricorrenti spettassero solo
  i ratei maturati dopo l'istanza in via amministrativa.
    In  corso  di  causa,  gli  appellati  - ritualmente costituiti -
  contestavano  i  motivi  di  gravame,  chiedendone  il  rigetto,  e
  proponevano  appello  incidentale relativamente al negato cumulo di
  rivalutazione  ed  interessi  sulle  somme dovute, in quanto a loro
  dire,  relative  a  credito  maturato  prima dell'entrata in vigore
  della legge n. 412/1991.
    All'udienza   del   12 ottobre   1999,   l'I.n.p.s.  chiedeva  la
  dichiarazione  di  estinzione  del giudizio con compensazione delle
  spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art. 1  commi  181  e  182,  legge
  n. 662/1996,  e l'art. 36 comma 51, n. 448/1998, presentino profili
  d'incostituzionalita'  con  riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della
  Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  nn. 103/1995  e  123/1987), ha sancito la legittimita' di norme che
  hanno  disposto  l'estinzione  dei  giudizi  pendenti, quando "tale
  previsione  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo
  della  nuova  legge  rispetto  alle pretese fatte valere dinanzi ai
  giudici a quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, si limita a regolarne
  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme
  generali.
    Lungi  dal  produrre  un arricchimento della situazione giuridica
  soggettiva   del  creditore,  dunque,  incide  su  tale  situazione
  determinando  una  dilazione  dei  tempi  di  adempimento  (con  la
  previsione  del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1
  comma  181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art.3-bis legge
  n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con
  riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente
  nel  5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182,
  legge  n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36 comma 1,
  legge   n. 448/1998),   l'esclusione   della   conseguenza   legale
  dell'accoglimento  delle pretese fatte valere in giudizio e fondate
  su  situazione  giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in
  vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36
  comma 5, legge n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione;
        art. 24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire  in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa  -  dall'I.N.P.S.  argomentazioni  ed eccezioni ( ad
  es.:  superamento  del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art. 38,   in   quanto   sono  compresi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio, sicche' la questione di legittimita' rilevante, oltreche'
  non manifestamente infondata.